Come previsto dai verbali di accordo per il rinnovo dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di settore e dal successivo accordo nazionale attuativo del 10 Settembre 2020, è stata istituita la prestazione “Incentivo occupazione” in favore delle imprese aventi diritto, finalizzata a promuovere l’occupazione giovanile e a favorire il ricambio generazionale nel nostro settore.
Alle imprese con i seguenti requisiti:
L’incentivo è così strutturato:
L’incentivo è riconosciuto una tantum per i lavoratori che, al momento dell’assunzione o della trasformazione, non abbiano compiuto 30 anni (29 anni e 364 giorni).
L’impresa può beneficiare dell’incentivo per un numero di assunzioni e/o trasformazioni non superiore al 30% della media dei lavoratori a tempo indeterminato in forza nel precedente anno Cassa Edile/Edilcassa (30 Settembre / 1° Ottobre). Fermo restando il rispetto dei requisiti suddetti, all’impresa può essere riconosciuto l’incentivo per l’assunzione e/o trasformazione di almeno 1 lavoratore, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati.
L’impresa invia la richiesta alla Cassa Edile/Edilcassa presso cui è iscritto il lavoratore al momento dell’assunzione.
L’impresa richiedente deve utilizzare la modulistica pubblicata sul sito web www.cassaedilemilano.it nella sezione “Imprese” → “Documenti” → “Modulistica” ed inviarla, unitamente alla dichiarazione attestante i requisiti richiesti, via PEC all’indirizzo: fio@cassaedilemilano.legalmail.it entro 30 giorni dalla data di assunzione.
La Cassa Edile procederà alla formazione delle graduatorie con contestuale comunicazione alle imprese meritevoli:
In via eccezionale, nella sola fase di avvio, è stata concessa la presentazione delle domande per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° Gennaio al 30 Settembre 2020 entro il 31 Ottobre 2020. Le Casse Edili hanno conseguentemente provveduto a stilare le graduatorie, con contestuale comunicazione alle imprese.
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo dell’operaio assunto o di un altro operaio occupato nella medesima unità produttiva con medesimo livello contrattuale e con medesime mansioni nei 6 mesi successivi comporta il mancato riconoscimento dell’incentivo o la sua revoca, fatta eccezione per le ipotesi dei lavoratori che hanno accesso al pensionamento o al pre-pensionamento nell’arco di 24 mesi.
Per ulteriori dettagli si rimanda:
reperibili sul sito web www.cassaedilemilano.it nella sezione “Imprese” → “Servizi”.