Come previsto dai verbali di accordo per il rinnovo dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di settore e dal successivo accordo nazionale attuativo del 10 Settembre 2020, è stata istituita la prestazione di cui al “Regolamento Fondo Prepensionamenti” per agevolare alla pensione i lavoratori, ma non per garantirne il raggiungimento. Pertanto, qualora a fronte di modifiche normative o a causa di documentazione incompleta e/o errata, il lavoratore non possa accedere alla prestazione nei tempi previsti, il Fondo e/o le Casse Edili/Edilcasse non potranno garantire il riconoscimento automatico della prestazione.
A tutti i lavoratori operai con 2.100 ore di contribuzione A.P.E. (Anzianità Professionale Edile) negli ultimi 24 mesi precedenti la fine del rapporto di lavoro – al netto dei periodi di cassa integrazione – che si trovino nelle seguenti condizioni:
(requisito da certificare tramite apposita documentazione)
Laddove sussistano i requisiti, il lavoratore potrà richiedere una delle seguenti opzioni alternative:
La prestazione contributiva sarà riconosciuta ai lavoratori che, in possesso dei requisiti di legge e previa richiesta, abbiano ottenuto l’autorizzazione dell’INPS alla prosecuzione volontaria della contribuzione.
L’importo sarà pari al trattamento previsto per la prosecuzione volontaria della contribuzione (33%, salvo modifiche legislative, della retribuzione di riferimento delle ultime 52 settimane di lavoro, anche se non collocate temporalmente nell’anno immediatamente precedente la data di presentazione della domanda) e sarà versato al lavoratore in anticipo per pagare i relativi bollettini trimestrali rilasciati dall’INPS. Al lavoratore verrà anticipata la successiva rata solo alla consegna in Cassa Edile/Edilcassa del bollettino che testimonia l’avvenuto pagamento della rata precedente.
La prestazione di integrazione al reddito è equiparata al massimale mensile netto previsto per la fascia della cassa integrazione guadagni ordinaria, per eventi diversi da quelli meteorologici, in vigore alla data della richiesta.
La Cassa Edile/Edilcassa dove risulta iscritto il lavoratore alla fine del rapporto di lavoro.
La domanda (fac-simile “Domanda del lavoratore”), pubblicata sul sito web www.cassaedilemilano.it alla sezione “Lavoratori” → “Prestazioni e servizi” → “Prestazione per favorire l’accesso al pensionamento degli operai”, deve essere presentata agli sportelli Cassa Edile, previo appuntamento fissabile telefonicamente (tel. 02-584961 – tasto 2 “Lavoratori”), corredata da:
Il Patronato dell’Organizzazione assiste il lavoratore nella presentazione della domanda.
Nella fase di avvio e sino ad esaurimento delle risorse utili per finanziare le domande di prepensionamento di ogni singolo territorio è istituito il Fondo territoriale.
La Cassa Edile verifica:
La Cassa Edile competente sarà incaricata di stilare la graduatoria territoriale.
In caso di attivazione del Fondo nazionale, la Cassa Edile ricevente la domanda del lavoratore la sottoporrà, dopo aver espletato le attività di cui ai punti a) e b) sopra elencati, alla Commissione Nazionale per le Casse Edili (CNCE). Sarà compito della CNCE stilare una graduatoria nazionale trimestrale, sulla base delle schede inviate da ogni singola Cassa Edile/Edilcassa ed accantonare le somme dovute al lavoratore presso la Cassa Edile dalla quale è pervenuta la richiesta entro le seguenti date: 1° Gennaio, 1° Aprile, 1° Luglio, 1° Ottobre.
Le richieste non rientranti nella graduatoria avranno priorità nel trimestre successivo.
La Cassa Edile/Edilcassa competente erogherà al lavoratore al termine del periodo Naspi e previa presentazione della seguente documentazione:
la dovuta prestazione economica, esclusivamente mediante bonifico bancario sul c/c intestato al lavoratore, indicato da quest’ultimo nel modulo di richiesta, nei seguenti termini:
Ogni 3 mesi il lavoratore dovrà presentare apposita autocertificazione (fac-simile “Autocertificazione del lavoratore”) per confermare il mantenimento delle condizioni attestate dal Modello C2 (disoccupazione).
La prestazione per favorire l’accesso al pensionamento è sperimentale ed è valida fino al 30 Giugno 2022.
Le prestazioni si sospendono nel caso in cui l’operaio lavori durante il periodo “integrato”. Il lavoratore dovrà autocertificare la sua condizione di inattività lavorativa, tramite apposito modulo (Fac-simile “Autocertificazione del lavoratore”), ogni 3 mesi dall’inizio della fruizione della prestazione, alla Cassa Edile/Edilcassa dalla quale riceve il beneficio.
Il beneficio decade in caso di decesso del lavoratore (non è infatti trasmissibile agli eredi del beneficiario).
La seguente documentazione:
è pubblicata sul sito web www.cassaedilemilano.it alla sezione “Lavoratori” → “Prestazioni e servizi” → “Prestazione per favorire l’accesso al pensionamento degli operai”.