Il verbale di accordo “Elezione RLS e relativa premialità” contenuto all’interno del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro del 19 dicembre 2017 ha previsto una premialità per le imprese:
• iscritte alla scrivente Cassa Edile;
• in regola con i versamenti;
• presso le quali, nel corso del periodo 1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2019, sia eletto o designato, anche a seguito di scadenza naturale del precedente incarico, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
La premialità, pari a € 600,00 per ogni singola impresa (indipendentemente dal numero di RLS eventualmente nominati), verrà riconosciuta come sconto contributivo sulla denuncia o sulle denunce mensili successive all’accoglimento della domanda fino al raggiungimento dell’importo sopra citato.
Le domande saranno accolte sino alla concorrenza delle risorse complessivamente stanziate per il biennio 2018-2019 (Euro 150.000,00) secondo l’ordine cronologico di ricezione delle richieste da parte dell’Associazione per la Sicurezza dei Lavoratori dell’Edilizia R.L.S.T. – A.S.L.E.
Le imprese aventi titolo devono inviare all’Associazione per la Sicurezza dei Lavoratori dell’Edilizia R.L.S.T. – A.S.L.E., tramite PEC all’indirizzo [email protected], apposita domanda – redatta secondo il fac-simile allegato ed integrata con i relativi documenti ivi elencati.
L’Associazione R.L.S.T.-A.S.L.E. effettua la verifica formale della documentazione ed informa la scrivente Cassa Edile e l’impresa interessata dell’esito positivo (nulla-osta) della verifica entro 15 giorni dalla ricezione della domanda.
In caso di verifica negativa, previa segnalazione scritta da parte dell’Associazione R.L.S.T. – A.L.S.E., l’impresa interessata potrà presentare, entro i 15 giorni successivi alla ricezione della segnalazione, istanza di riesame ad ESEM-CPT Ente Unificato Formazione e Sicurezza, al fine di un’ulteriore valutazione.
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Facsimili utilizzabili per l’elezione del RLS nelle imprese sino a 15 dipendenti o in cui non vi siano Rappresentanze Sindacali Aziendali
Il premio compete anche in caso di fruizione delle altre premialità previste dall’accordo provinciale del 19 dicembre 2017, ovvero “Premialità per la sicurezza, lo sviluppo e l’innovazione” e nel caso di avvenuto riconoscimento del contributo una tantum previsto dall’accordo provinciale del 22 ottobre 2012.
Si precisa che dal 19 dicembre 2017 non è più possibile richiedere alla scrivente Cassa Edile il rimborso per le ore di permesso retribuito fruite dal RLS aziendale per lo svolgimento del suo incarico.
Nel 2018 le imprese beneficiarie sono state 24 per un importo di Euro 14.400,00.
Al momento della stesura del presente articolo, le imprese beneficiarie nel 2019, sono state 9 per un importo di Euro 5.400,00.