Previdenze sociali

Quadro normativo

Aggiornamento contribuzione

Con l’avvio effettivo del Fondo Sanitario Nazionale SANEDIL, avvenuto nel mese di Ottobre 2020, il contributo a carico del datore di lavoro in favore degli operai iscritti alla Cassa Edile da destinare al suddetto Fondo, pari allo 0,35%, aumenta dello 0,25% e passa allo 0,60%.

Il suddetto aumento dello 0,25% viene assorbito contestualmente dalla voce contributiva “Previdenze sociali” che passa dal 2,50% al 2,25% in quanto la piena operatività del Fondo Sanitario Nazionale sostituisce le prestazioni sanitarie erogate territorialmente da ogni singola Cassa Edile.

Anzianità Professionale Edile (A.P.E.)

Quadro normativo

Aggiornamento contribuzione

Dal 1° Ottobre 2020 l’aliquota contributiva a carico delle imprese del Gruppo B) da versare alla scrivente Cassa Edile per Anzianità Professionale Edile passa da 3,25% a 3,50% così come previsto dal punto 2) dell’accordo provinciale sopra indicato.

Si ricorda che fanno parte del Gruppo B) le imprese con 1.800 o più ore mediamente accantonate nell’anno di bilancio precedente, iscritte alla scrivente Cassa Edile da almeno 60 mesi e che hanno sempre provveduto con regolarità a tutti gli adempimenti ed al versamento del dovuto.

Dalla denuncia mensile di Ottobre 2020 entra in vigore la nuova contribuzione consultabile sul sito web www.cassaedilemilano.it alla sezione “Imprese” → “Contributi in vigore” e riportata di seguito per maggior comodità:

Quadro normativo

Come previsto dai verbali di accordo per il rinnovo dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di settore e dal successivo accordo nazionale attuativo del 10 Settembre 2020, è stata istituita la prestazione “Incentivo occupazione” in favore delle imprese aventi diritto, finalizzata a promuovere l’occupazione giovanile e a favorire il ricambio generazionale nel nostro settore.

A chi si rivolge

Alle imprese con i seguenti requisiti:

 

 

Beneficio spettante

L’incentivo è così strutturato:

 

L’incentivo è riconosciuto una tantum per i lavoratori che, al momento dell’assunzione o della trasformazione, non abbiano compiuto 30 anni (29 anni e 364 giorni).

L’impresa può beneficiare dell’incentivo per un numero di assunzioni e/o trasformazioni non superiore al 30% della media dei lavoratori a tempo indeterminato in forza nel precedente anno Cassa Edile/Edilcassa (30 Settembre / 1° Ottobre). Fermo restando il rispetto dei requisiti suddetti, all’impresa può essere riconosciuto l’incentivo per l’assunzione e/o trasformazione di almeno 1 lavoratore, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati.

Cassa Edile competente

L’impresa invia la richiesta alla Cassa Edile/Edilcassa presso cui è iscritto il lavoratore al momento dell’assunzione.

Presentazione della domanda

L’impresa richiedente deve utilizzare la modulistica pubblicata sul sito web www.cassaedilemilano.it nella sezione “Imprese” → “Documenti” → “Modulistica” ed inviarla, unitamente alla dichiarazione attestante i requisiti richiesti, via PEC all’indirizzo: [email protected] entro 30 giorni dalla data di assunzione.

La Cassa Edile procederà alla formazione delle graduatorie con contestuale comunicazione alle imprese meritevoli:

In via eccezionale, nella sola fase di avvio, è stata concessa la presentazione delle domande per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° Gennaio al 30 Settembre 2020 entro il 31 Ottobre 2020. Le Casse Edili hanno conseguentemente provveduto a stilare le graduatorie, con contestuale comunicazione alle imprese.

Mancato riconoscimento o revoca

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo dell’operaio assunto o di un altro operaio occupato nella medesima unità produttiva con medesimo livello contrattuale e con medesime mansioni nei 6 mesi successivi comporta il mancato riconoscimento dell’incentivo o la sua revoca, fatta eccezione per le ipotesi dei lavoratori che hanno accesso al pensionamento o al pre-pensionamento nell’arco di 24 mesi.

Per ulteriori dettagli si rimanda:

reperibili sul sito web www.cassaedilemilano.it nella sezione “Imprese” → “Servizi”.

[…]
Oggi nel nostro sistema, rappresentato da 115 Casse edili, si riconoscono 165.000 imprese e oltre 600.000 lavoratori.

Un sistema che in dieci anni – anni difficilissimi per imprese e lavoratori così come per le loro famiglie – ha fornito prestazioni sanitarie per 285 milioni e prestazioni sociali per 332 milioni.

Dal 2008 al 2018, periodo massimo della crisi, attraverso le nostre Casse abbiamo contribuito concretamente a fornire integrazioni di reddito ai lavoratori attraverso il meccanismo dell’APE e, a partire dal 2014, per il tramite del Fondo nazionale dedicato FNAPE, per un valore complessivo di 3 miliardi.

E ancora abbiamo rimborsato alle imprese contributi per malattie e infortuni per 645 milioni.

Che cosa sarebbe successo se non ci fosse un valido sistema bilaterale?

[…] il dato recentemente comunicato di una spesa sociale aumentata in dieci anni del 58% sarebbe stato ben più elevato, contribuendo ad aggravare di molto i già precari equilibri finanziari del nostro Paese.

Egualmente ritengo che si debba con forza rivendicare il ruolo della bilateralità a difesa della regolarità e della sicurezza.

Non solo attraverso la gestione del DURC ma anche come perimetro virtuoso nella riduzione dei rischi di infortunio, come dimostrano i dati rilevati dalla banca dati CNCE-EDILCARD: l’incidenza di infortuni nel 2017, su un campione di circa 209.000 operai iscritti al nostro sistema, è pari a 0,054 contro il dato INAIL del 2,508.

*****

[…]
L’importanza che nel nostro settore rivestono gli operai e i lavoratori impone di prestare la massima attenzione a quanto sta avvenendo intorno a noi e all’interno del mercato, sapendo cogliere i profondi cambiamenti in atto. Il recente contratto risponde a questa esigenza e pone le basi per un percorso che è solo all’inizio.

[…]

Il risultato è la nascita del fondo sanitario nazionale così come la nascita dei fondi a sostegno dei lavoratori prossimi alla pensione e di incentivazione all’occupazione per un forte ricambio generazionale nel segno delle nuove competenze.
Con il fondo sanitario nazionale viene amplificata la tradizionale offerta di prestazioni, garantita attraverso le Casse edili territoriali, inserendole in qualcosa di più ampio e a dimensione nazionale, adeguando il tradizionale metodo mutualistico alle nuove esigenze di disporre di una copertura sanitaria attenta alla salute complessiva del lavoratore.
Ora ci aspettano giorni di forte impegno affinché dalle dichiarazioni di principio, dalla fase di impostazione si giunga rapidamente a rendere operativi i nuovi strumenti.

*****

L’edilizia sta cambiando e lo fa sempre più rapidamente.

[…]

Anche la bilateralità deve cambiare.

[…]

Dobbiamo saper cavalcare la grande occasione che ci viene offerta dalla trasformazione digitale e dalla forte domanda green e di sostenibilità.
È intorno a questi due nuovi paradigmi che si gioca anche la nostra sfida con il futuro.
Dobbiamo saper indicare alle nostre imprese e ai nostri operai quali percorsi, in quale modo restare competitive le prime e di quali competenze si debbono dotare i secondi. E lo dobbiamo fare utilizzando le risorse che abbiamo e rinnovando il modo con cui progettiamo e gestiamo la formazione negli enti scuola.

[…]

Dobbiamo riportare quella qualificazione e quella professionalità, che oggi vengono messe in discussione a causa di una dequalificazione determinata dalle caratteristiche che il mercato ha assunto negli ultimi venti anni, prima con l’affermarsi di un boom finanziario ed economico e poi per effetto di una crisi devastante.

È compito delle imprese fare gli investimenti necessari, così come è compito del contratto sostenere il processo di qualificazione degli operai.
E come CNCE registriamo il rischio di una fuga dal contratto edile e l’affermarsi di forme di dumping contrattuale che richiedono interventi nuovi di regolazione dell’intera filiera.

[…]

Tra i compiti assegnati alla CNCE dalle Parti Sociali, attraverso la contrattazione collettiva vi è quello di predisporre un Osservatorio sul settore, così da offrire alcuni indicatori dinamici in grado di fare alcune valutazioni sullo stato di salute del settore, sulla struttura occupazionale e sull’andamento dell’offerta rappresentata dal tessuto delle imprese.
Ebbene sulla base dei dati raccolti presso tutte le 115 Casse edili del sistema emerge come l’attività edilizia stia registrando mediamente un andamento leggermente positivo.
Tra l’ottobre 2018 e il settembre 2019, rispetto allo stesso periodo precedente (ottobre 2017 – settembre 2018) il numero delle ore lavorate è cresciuto mediamente a livello nazionale del 4,14%. Siamo passati da 547 milioni e 383 mila ore a oltre 570 milioni.
È cresciuta di oltre il 4% anche la massa salari, così come risulta aumentato del 2,5% il numero degli operai attivi.
Segnali positivi che, tuttavia, non riguardano tutte le regioni italiane, persistendo un divario tra le regioni del centro nord e quelle del centro sud, risultando negativi gli andamenti relativi a regioni del Mezzogiorno come l’Abruzzo, la Basilicata, la Calabria e la Sicilia.
Numeri che per quanto riguarda la maggior parte di territori attestano come, nonostante le forti criticità sul piano sia degli investimenti pubblici sia della capacità di spesa delle amministrazioni, il mercato presenti una sua dinamicità.
L’auspicio è che questa propensione possa trovare un adeguato sostegno in una sburocratizzazione del sistema pubblico, sapendo utilizzare rapidamente e al meglio le risorse finanziarie disponibili, dando quel contributo decisivo a dare stabilità alla crescita.
È in questo scenario che noi ci troviamo oggi ad operare: difficoltà a ripartire ma anche potenzialità ed opportunità che ci impongono di intraprendere un percorso di adeguamento del nostro sistema ai mutamenti del mercato mettendoci tutti insieme in discussione.

[…]

Le novità inserite nel contratto, la spinta a riformarci richiede da parte di un ente di coordinamento come il nostro di svolgere il ruolo di cerniera di trasmissione tra le Parti Sociali e le Casse, presenze indispensabili a livello territoriale.

[…]

*****

[…]

Oggi come ieri, chi rappresenta le Parti Sociali al tavolo della bilateralità deve avere visione, lungimiranza e coraggio, senza personalismi e faziosità, nell’interesse di imprese e lavoratori.

Come Parti Sociali è nostro compito orientare e indirizzare il settore delle costruzioni nel segno della regolarità, della qualità e della specializzazione, restituendo valore e autorevolezza all’arte del costruire.

Non deludiamo le nuove generazioni dell’industria che rappresentiamo.

Il futuro dipende da ciò che facciamo oggi.

Grazie a tutti e buon lavoro.

Cento anni. Un secolo.

Dopo la fine della prima guerra mondiale prende forma la prima Cassa Edile d’Italia.

Un traguardo importante per imprese e lavoratori e per il ruolo sociale del lavoro sancito dall’articolo 1 della costituzione repubblicana.

Un lavoro, quello edile (dal latino aedes che significa tempio e casa) tra i più belli del mondo dove il cuore dell’attività è il cantiere.

[…]

Il cantiere è “il luogoper eccellenza dell’incontro, del confronto, dello scambio di opinioni, della condivisione senza barriere e distinzione di pelle, di ceto sociale o di religione. Il cantiere è inclusivo, è colorato, è dinamico ed è, in questi tempi soprattutto, un modello da seguire in tema di accoglienza. […]

Chi sa già fare o chi ha voglia di fare e di imparare sa che troverà terreno fertile nel cantiere.

Dobbiamo, però, aprirne di più, farli durare meno e renderli più sicuri. Ne va della nostra credibilità.

Il nostro è, infatti, un contratto assai oneroso, non sempre assistito da adeguati risultati. Gli incidenti mortali e gli infortuni, infatti, non diminuiscono e la fuga verso altri contratti, più convenienti, è copiosa se si è assaliti dal rischio di chiudere la propria azienda o di non essere in grado di pagare stipendi e fornitori o se si è interpreti di concorrenza sleale.

Dobbiamo, quindi, pensare strumenti di controllo più efficaci che forse, ma probabilmente è un’utopia, possano rendere più “leggero” il nostro contratto rispetto a quello di altri settori a noi vicini.

Penso al contratto di cantiere o all’implementazione di quei meccanismi di incrocio dei dati tra Comuni e Casse Edili che stentano a partire seppur cristallizzati da anni nei Regolamenti edilizi.

Bisogna pensare al cantiere e produrre meno carta. Le imprese e i lavoratori delle imprese sono oberati dalla carta e dagli adempimenti. Ma i margini si fanno con le opere non con la burocrazia e con i documenti.

Burocrazia che frena gli investimenti, soprattutto quelli stranieri, e che non ci dà infrastrutture adeguate.

Lavori pubblici e bandi che non si traducono in cantieri schiacciano le nostre piccole e medie imprese […] insieme a provvedimenti come Progetto Italia che meriterebbero ricorsi ad Autorità regolatorie del mercato e della concorrenza. Ci sono interessi di serie A e interessi di serie B. Ci sono imprese di serie A e imprese di serie B. […]

E non dimentichiamoci della responsabilità solidale dove le imprese che pagano le tasse devono sostituirsi allo Stato in qualità di controllori asseverando e rendendosi responsabili in solido di inadempimenti non loro.

Aggiungiamoci anche il probabile arrivo del reverse delle ritenute dove la carta aumenterà ancora a dismisura ma, soprattutto, la crisi di liquidità attanaglierà le imprese per il divieto di compensazioni che tale norma impone.

Altre vessazioni incomprensibili sono quelle che riguardano l’obbligatorietà della trascrizione dei contratti preliminari per gli immobili in costruzione o l’imminente entrata in vigore degli indici di crisi per i bilanci delle imprese che non è nient’altro che un freno alle nuove imprese, alle start up, alle nuove generazioni.

Come può un nuovo imprenditore, di questi tempi un eroe, avere tutti gli indici patrimoniali a posto all’inizio di un’avventura che sui manuali di economia aziendale è consacrata come “rischio di impresa”?

C’è un disegno per distruggere i piccoli e credo che gli amici artigiani possano testimoniare tale indirizzo nefasto per la nostra economia fondata da sempre, anche per ragioni storiche, su piccole imprese.

In questo quadro disarmante, dove molte volte mi sono chiesto se i corpi intermedi, così come strutturati, hanno ancora ragione di esistere, siamo in un luogo e in una città che funzionano.

[…]

Milano mi è cara perché ci sono nato e perché mi ha dato un lavoro prezioso. Milano è la città delle sfide visionarie di Don Gino Rigoldi, dove la periferia e l’attenzione ai più deboli crea quell’energia che fa bene a tutti. Milano che non butta necessariamente dalla finestra le cose buone fatte da una parte politica se poi sale al potere un altro schieramento. Milano dove Expo e Olimpiadi sono importanti come moda e design ma dove la società civile conta di più. Milano che accoglie: chi studia qui di solito, spesso, qui trova un lavoro.

Il problema è, però, un altro. Saprà Milano mantenere questo ritmo di crescita con un’Italia che arranca?

E lo stesso interrogativo vale per il nostro Ente.

Aliquote contributive per Anzianità Professionale Edile (A.P.E.)

L’accordo nazionale del 3 aprile 2019 ha stabilito le nuove aliquote contributive A.P.E. a livello nazionale. L’aliquota individuata per la scrivente Cassa Edile passa dal 3,50% al 3,61% con effetto dal 1° aprile 2019.

L’aliquota contributiva riservata alle imprese del gruppo B* resta invariata al 3,00%.

*imprese con i seguenti requisiti:

Le tabelle relative alle aliquote contributive aggiornate sono pubblicate sul sito internet www.cassaedilemilano.it – sezione “Imprese e consulenti” – “Informazioni operative” – “Percentuali contributi”.

Calcolo del contributo minimo A.P.E.

L’accordo nazionale 3 aprile 2019 ha, inoltre, indicato che il calcolo del contributo minimo A.P.E. deve avvenire su una base di 130 ore (in precedenza 120 ore) a partire dal 1° aprile 2019.
Il contributo minimo A.P.E. mensile per lavoratore riparametrato sulla base del succitato accordo è pari a € 47,00. Restano ferme le regole già in essere.

Per maggior comodità si riportano di seguito le tabelle delle aliquote contributive in vigore al 1° aprile 2019.

Premessa

Il verbale di accordo “Elezione RLS e relativa premialità” contenuto all’interno del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro del 19 dicembre 2017 ha previsto una premialità per le imprese:

iscritte alla scrivente Cassa Edile;
in regola con i versamenti;
• presso le quali, nel corso del periodo 1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2019, sia eletto o designato, anche a seguito di scadenza naturale del precedente incarico, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Ammontare del beneficio

La premialità, pari a € 600,00 per ogni singola impresa (indipendentemente dal numero di RLS eventualmente nominati), verrà riconosciuta come sconto contributivo sulla denuncia o sulle denunce mensili successive all’accoglimento della domanda fino al raggiungimento dell’importo sopra citato.

Le domande saranno accolte sino alla concorrenza delle risorse complessivamente stanziate per il biennio 2018-2019 (Euro 150.000,00) secondo l’ordine cronologico di ricezione delle richieste da parte dell’Associazione per la Sicurezza dei Lavoratori dell’Edilizia R.L.S.T. – A.S.L.E.

Modalità di richiesta

Le imprese aventi titolo devono inviare all’Associazione per la Sicurezza dei Lavoratori dell’Edilizia R.L.S.T. – A.S.L.E., tramite PEC all’indirizzo [email protected], apposita domanda – redatta secondo il fac-simile allegato ed integrata con i relativi documenti ivi elencati.

L’Associazione R.L.S.T.-A.S.L.E. effettua la verifica formale della documentazione ed informa la scrivente Cassa Edile e l’impresa interessata dell’esito positivo (nulla-osta) della verifica entro 15 giorni dalla ricezione della domanda.

In caso di verifica negativa, previa segnalazione scritta da parte dell’Associazione R.L.S.T. – A.L.S.E., l’impresa interessata potrà presentare, entro i 15 giorni successivi alla ricezione della segnalazione, istanza di riesame ad ESEM-CPT Ente Unificato Formazione e Sicurezza, al fine di un’ulteriore valutazione.

Scarica il facsimile elezione RLS per l’inoltro della domanda

Facsimili utilizzabili per l’elezione del RLS nelle imprese sino a 15 dipendenti o in cui non vi siano Rappresentanze Sindacali Aziendali

Cumulabilità con altre forme di premialità

Il premio compete anche in caso di fruizione delle altre premialità previste dall’accordo provinciale del 19 dicembre 2017, ovvero “Premialità per la sicurezza, lo sviluppo e l’innovazione” e nel caso di avvenuto riconoscimento del contributo una tantum previsto dall’accordo provinciale del 22 ottobre 2012.

Avvertenza

Si precisa che dal 19 dicembre 2017 non è più possibile richiedere alla scrivente Cassa Edile il rimborso per le ore di permesso retribuito fruite dal RLS aziendale per lo svolgimento del suo incarico.

Imprese beneficiarie

Nel 2018 le imprese beneficiarie sono state 24 per un importo di Euro 14.400,00.

Al momento della stesura del presente articolo, le imprese beneficiarie nel 2019, sono state 9 per un importo di Euro 5.400,00.

Il verbale di accordo “Premialità per la sicurezza, lo sviluppo e l’innovazione” contenuto all’interno del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro del 19 dicembre 2017 ha istituito la premialità in oggetto richiedibile per il primo anno dal 15 marzo al 15 aprile 2019.

Per il secondo anno la premialità potrà essere richiesta dalle imprese che non ne hanno beneficato nell’anno 2019 dal 15 marzo al 15 aprile 2020.

Si ricorda, infatti, che lo sconto contributivo in argomento viene riconosciuto alle imprese aventi titolo per una sola volta e per una sola annualità.

Requisiti

Imprese:

iscritte alla scrivente Cassa Edile da almeno 2 anni al momento della domanda,
in regola con i versamenti,

con la maturazione di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) incremento annuale non inferiore al 10% del numero delle ore complessivamente denunciate alla scrivente Cassa Edile come ore lavorate rispetto all’anno precedente (2018 rispetto al 2017 e 2019 rispetto al 2018);

b) mantenimento o incremento del numero di operai/apprendisti operai dipendenti in forza con contratto di lavoro a tempo indeterminato nell’anno 2018 o nell’anno 2019 a fronte della riduzione di almeno il 10% del volume di affari IVA (come rilevabile dalla dichiarazione annuale IVA) rispettivamente negli anni 2017 o 2018 rispetto agli anni 2016 o 2017 (esempio: volume d’affari del 2016 = € 1.000.000,00; volume d’affari del 2017 = € 700.000,00; riduzione = 30%; numero di operai nel 2017 = numero di operai nel 2018 = spetta la premialità);

c) nel corso del 2018 o del 2019, partecipazione gratuita e certificata da ESEM-CPT, Ente Unificato Formazione e Sicurezza, da parte dei dipendenti dell’impresa ad un corso non obbligatorio, di durata non inferiore a 20 ore, promosso dallo stesso ESEM-CPT, anche in modalità on the job, attinente la materia dell’innovazione e/o digitalizzazione dei processi/materiali/attrezzature di lavoro;

d) nel corso del 2018 o del 2019, partecipazione – certificata da Assimpredil Ance, ovvero dalle Associazioni datoriali artigiane firmatarie del contratto collettivo territoriale per le Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza – dei titolari, soci, datori di lavoro, direttori tecnici dell’impresa, impiegati tecnici e/o amministrativi, a corsi e/o iniziative non obbligatori, per una durata complessiva non inferiore a 24 ore attinenti la materia dell’innovazione di prodotto o di processo, e/o digitalizzazione della progettazione e dei processi produttivi e costruttivi, con particolare riferimento all’utilizzo del B.I.M. o allo sviluppo di nuovi modelli di impresa. Sono utili al raggiungimento del monte ore anzidetto anche le iniziative svolte in collaborazione con gli Ordini professionali.

N.B. L’accordo sindacale del 26 novembre 2018 ha introdotto la possibilità – per i requisiti c) e d) – di ritenere validi anche i corsi conclusi negli anni 2018 e 2019 seppur iniziati nell’anno immediatamente precedente (ovvero 2017 o 2018).

Ammontare della premialità

La misura della premialità di cui ai requisiti a) o b) viene parametrata alla media annua (arrotondata all’unità inferiore) degli operai / apprendisti operai dipendenti in forza nell’anno civile precedente a quello di presentazione della domanda (es. 1° gennaio – 31 dicembre 2018 per la presentazione della domanda nell’anno 2019).

Gli importi previsti sono:

€ 500,00 per le imprese fino a 10 operai / apprendisti operai dipendenti;
€ 700,00 per le imprese da 11 e fino a 20 operai / apprendisti operai dipendenti;
€ 900,00 per le imprese da 21 operai / apprendisti operai dipendenti in poi.

La premialità di cui ai requisiti c) o d) viene parametrata in rapporto al numero di partecipanti ai corsi e/o iniziative, fino ad un massimo di 5 persone. Il premio è pari all’importo di € 500,00 per ogni partecipante.

La premialità di cui alla lettera a) non è cumulabile con quella della lettera b) né con le premialità delle lettere c) e d) che, viceversa, sono tra loro cumulabili sino al tetto delle 5 persone.

Modalità di riconoscimento

Le istanze vengono verificate dalla scrivente Cassa Edile ed accolte sino al raggiungimento del tetto annuo complessivo (pari a € 500.000,00), secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande.

Cassa Edile applicherà lo sconto contributivo alle imprese aventi titolo a partire dalla denuncia di giugno 2019*.

*Al momento di redazione del presente articolo la Premialità in oggetto non è stata ancora erogata.

In caso di mancato accoglimento della richiesta nel primo anno (ovvero nell’anno 2019), l’impresa avente titolo potrà riproporla nell’anno successivo (anno 2020). Se il mancato accoglimento dovesse derivare dalla carenza dei requisiti previsti dall’accordo, l’impresa dovrà dimostrare di possedere tali requisiti nel secondo anno. Viceversa, se il mancato accoglimento dovesse derivare dal superamento del tetto complessivo di spesa relativo al primo anno, la domanda potrà essere riproposta sulla base dei medesimi requisiti esposti e documentati nella prima domanda.
Fatto salvo quanto precede, la riproposizione della domanda dovrà avvenire con le modalità e nei termini generali indicati e verrà accolta secondo il criterio cronologico di ricezione delle domande e sino a concorrenza delle risorse stanziate per il secondo anno.

Cumulabilità

La “Premialità per lo sviluppo e l’innovazione” è cumulabile con la “Premialità per la sicurezza” e la premialità relativa all’elezione del RLS (Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza), purché sussistano i requisiti propri di ciascuna tipologia di premialità.

Premessa

La “Premialità per la sicurezza” è stata istituita con verbale di accordo “Premialità per la sicurezza, lo sviluppo e l’innovazione” contenuto all’interno del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro del 19 dicembre 2017. Le imprese che non ne avevano beneficiato nel 2018, avevano la possibilità di presentare apposita domanda dal 15 marzo al 15 aprile 2019.

Secondo il verbale di accordo sopra indicato si tratta del secondo ed ultimo anno di validità della premialità in oggetto.

Si ricorda che lo sconto contributivo riguardava le imprese:

iscritte alla scrivente Cassa Edile da almeno 2 anni al momento della domanda,
in regola con i versamenti,

con la maturazione di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) assenza di infortuni con prognosi superiore a 3 giorni (escluso il giorno dell’evento di infortunio), accaduti nei 2 anni civili precedenti a quello di richiesta (es. 2017 e 2018 per il 2019), come risultante dalle denunce mensili inviate alla scrivente Cassa Edile;

b) riconoscimento dello sconto INAIL OT24 nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda;

c) asseverazione di cui all’articolo 51 del D. Lgs. n. 81/2008, ottenuta o rinnovata da ESEM-CPT, Ente Unificato Formazione e Sicurezza, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda.

Ammontare della premialità

Alle imprese aventi titolo è stato riconosciuto uno sconto contributivo, a partire dalla denuncia di maggio 2019, parametrato alla media annua (arrotondata all’unità inferiore) degli operai / apprendisti operai dipendenti in forza nell’anno civile precedente a quello di presentazione della domanda.

Gli importi previsti sono:

€ 400,00 per le imprese fino a 10 operai / apprendisti operai dipendenti;
€ 500,00 per le imprese da 11 fino a 20 operai / apprendisti operai dipendenti;
€ 600,00 per le imprese da 21 operai / apprendisti operai dipendenti in poi.

Cumulabilità

La “Premialità per la sicurezza” è cumulabile con la “Premialità per lo sviluppo e l’innovazione” e con la premialità relativa all’elezione del RLS (Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza), purché sussistano i requisiti propri di ciascuna tipologia di premialità.

Imprese beneficiarie

Le imprese beneficiarie sono state 37 per un importo complessivo di Euro 15.700,00.

Il risultato conseguito quest’anno si somma al dato registrato nell’anno precedente che ha visto 225 imprese beneficiarie per un importo totale di Euro 93.700,00.

Nei due anni di vigenza la premialità ha interessato in totale 262 imprese per un importo di Euro 109.400,00.

Le Parti Sociali territoriali con verbale di accordo “Premialità 2019” del 23 aprile 2019 hanno stabilito il riconoscimento di una premialità una tantum, per il solo anno 2019, in favore delle imprese con i seguenti requisiti:

Fasce d’importo

La premialità, erogata come sconto contributivo in denuncia per le imprese aventi titolo, è riconosciuta con le seguenti fasce d’importo:

Fascia                             Tipologia impresa                                                             Importo

1)                  imprese con ore lavorate da 1.560 a 7.000                                      € 150,00

2)                   imprese con ore lavorate da 7.001 a 15.000                                   € 280,00

3)                   imprese con ore lavorate da 15.001 in poi                                       € 390,00

La scrivente Cassa, effettuata la verifica della presenza di tutti i requisiti sopra elencati tramite i dati in proprio possesso, ha provveduto ad inserire nella denuncia del mese di aprile 2019 sotto la voce “Crediti applicati” l’importo spettante a favore delle imprese aventi titolo. Qualora la denuncia del mese di aprile 2019 non sia risultata capiente, la premialità verrà riconosciuta nella prima denuncia utile.

Le imprese beneficiarie sono state 2.415 per un importo complessivo di Euro 510.440,00.

Cumulabilità

La presente premialità è cumulabile con l’eventuale ottenimento nell’anno in corso delle “Premialità per la sicurezza” e “Premialità per lo sviluppo e l’innovazione”, introdotte con il Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro del 19 dicembre 2017.

La Commissione Nazionale per le Casse Edili (CNCE) con comunicazione n. 630 del 7 febbraio 2018 con oggetto “Accordo contribuzione fondo nazionale APE” ha provveduto a trasmettere l’accordo nazionale 31 gennaio 2018 stipulato tra ANCE, Associazioni artigiane e cooperative e Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL relativo alla revisione della contribuzione al Fondo Nazionale APE per alcuni territori e alla modifica del contributo minimo APE.

Premesso che la revisione della contribuzione al Fondo Nazionale APE non ha riguardato il territorio di competenza della scrivente Cassa, si riportano le seguenti indicazioni relative al contributo minimo APE:

Si ricorda, infine, che qualora il calcolo del contributo APE per ciascun lavoratore dia un importo pari o superiore a 42 euro, il contributo minimo non troverà applicazione; qualora invece dal calcolo ordinario scaturisca un importo inferiore, la Cassa Edile dovrà richiedere all’impresa il versamento di detto contributo.

Premessa

I Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (di seguito CCNL) edili-industria, edili-artigianato e edili-Aniem-Anier-Confimi hanno previsto, a favore di tutti i lavoratori soggetti ai predetti CCNL, l’istituzione di un contributo mensile, denominato “Contributo contrattuale”, da versare a carico del datore di lavoro al Fondo Prevedi.

Accordo nazionale del 21 dicembre 2017

Al fine di consentire una capillare informazione, fin dal momento dell’assunzione, in merito al versamento del contributo in oggetto, le Parti Sociali nazionali*, in data 21 dicembre 2017, hanno sottoscritto un accordo con cui hanno concordato l’obbligo per i datori di lavoro che applicano i CCNL sopra richiamati nei confronti di ciascun lavoratore edile soggetto ai medesimi contratti di:

Scarica il testo dell’accordo nazionale 21 dicembre 2017

Scarica l’informativa relativa al contributo contrattuale nel Fondo Pensione Prevedi

* ANCE, ANAEPA-CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI, ANIEM-ANIER-CONFIMI e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL

Come previsto dal Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro del 19 dicembre 2017, a partire dalla denuncia mensile di manodopera occupata di gennaio 2018 (da inoltrare entro il 16 febbraio 2018) l’aliquota contributiva “Fondo per la sicurezza”, dovuta alla scrivente Cassa Edile da parte di tutte le imprese iscritte, viene ridotta da 0,200% a 0,180%.

Per consultare le tabelle delle aliquote contributive, aggiornate al 1° gennaio 2018, da versare alla scrivente Cassa visita il sito internet www.cassaedilemilano.it – sezione “Imprese e Consulenti” – “Informazioni Operative” – “Percentuali contributi” oppure scarica il documento.

PARTI SOCIALI COSTITUENTI